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PROMOSSO O RIPREPARATO GRATUITAMENTE
L’Istituto Tecnico Economico “Eugenio Montale” è un Istituto privato opera ormai da quasi da un trentennio, ed ha ottenuto lo status di Istituto Paritario con Decreto n. 506 del 20/03/03 della Regione Siciliana Assessorato Regionale Istruzione.
L’Istituto Tecnico Economico “Eugenio Montale ha lo status di Istituto Paritario
In conseguenza di ciò il suo Corso di Studi ha lo stesso valore legale di quelli forniti dalle Scuole Pubbliche Statali e l’alunno conseguirà un Diploma di Maturità tecnica una volta superato l’esame di Stato.
GLI ESAMI DI STATO VENGONO SOSTENUTI NELLA NOSTRA STESSA SEDE
IL DIPLOMA CONSEGUITO É STATALE
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L’Istituto si avvale della collaborazione di personale altamente qualificato,
sensibile ai bisogni degli alunni e capace di garantire un percorso didattico oltre che completo e in linea con le indicazioni ministeriali, coinvolgente ed interessante.
Gli studenti, infatti, oltre ad essere impegnati con le tradizionali lezioni frontali vengono coinvolti, nel corso dell’anno scolastico, in Progetti interdisciplinari, seminari, incontri con professionisti, volti favorirne lo sviluppo e la crescita come cittadini.
La presenza di supporti multimediali all’interno di ciascuna classe, inoltre, garantisce, associata alla preparazione dei singoli docenti, elevati standard di qualità del percorso di studi.
Perché scegliere il nostro Istituto Paritario?
Proviamo a schematizzarlo:
Ambiente giovanile e raccolto
L’ambiente raccolto e giovanile permette di rivolgere agli studenti quelle attenzioni di cui molto spesso gli stessi necessitano e che, purtroppo, non possono essere assicurate all’interno di realtà di maggiori dimensioni quali sono le scuole pubbliche. Per tali ragioni, da circa un trentennio, il nostro Istituto rappresenta uno strumento privilegiato di contenimento del sempre più diffuso fenomeno della dispersione scolastica;
Le motivazioni che rendono il nostro Istituto la scelta migliore
Ambiente raccolto e giovanile
Attenzioni agli studenti
Forniamo GRATUITAMENTE libri
Forniamo GRATUITAMENTE dispense
Supporto online sulla nostra piattaforma
Scuola aperta anche il pomeriggio
Seguiti da Tutor qualificati
Assistenza per recuperare e ripassare
Orario ridotto e dunque sabato libero
Chat per dialogare con insegnanti
Esami sostenuti nella nostra sede
Pagamenti rateali
REGOLAMENTO D'ISTITUTO
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Titolo I – “NORME GENERALI”
Art. 1 L’I.T.E “E. Montale” (di seguito l’Istituto) è una Comunità scolastica ispirata ai principi della democrazia, della solidarietà, del pluralismo, della legalità, della laicità e dell’uguaglianza.
Tutte le componenti della scuola sono chiamate ad essere partecipi dei processi formativi che li riguardano e condividono, nella specificità di ruoli e competenze, un percorso orientato alla costruzione di una coscienza civica, nella consapevolezza dei propri e altrui diritti e doveri.
Art. 2 L’Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e professionale qualificata supportata da un’azione educativa coerente basata sul rispetto e sulla valorizzazione degli orientamenti personali e dell’identità culturale di ciascuno.
Art. 3 Nella specificità delle proprie funzioni, tutti i soggetti che partecipano alla vita dell’Istituto (studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, genitori, dirigente scolastico) contribuiscono a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle competenze degli studenti, la maturazione dei comportamenti e dei valori, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.
Art. 4 Tutte le componenti scolastiche hanno il diritto di conoscere normative e procedure che si consolidano nell’attività scolastica in cui sono coinvolti. In particolare, devono essere messi nelle condizioni di conoscere lo schema del Piano dell’offerta formativa, il Regolamento d’Istituto e il Patto di Corresponsabilità scuola – famiglia, impegnandosi a condividerne i valori fondanti e le norme in essi contenuti.
Art. 5 Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto ad esprimere una valutazione in merito all’efficacia della realizzazione del Piano dell’Offerta formativa secondo le modalità che saranno individuate.
Art. 6 Il Dirigente Scolastico, sentiti il Presidente del Consiglio d’Istituto e il Presidente dell’organo di garanzia, può sospendere l’efficacia del regolamento d’Istituto per motivi d’urgenza e necessità, per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, dando prescrizioni alternative con circolare.
Titolo II – DIRITTI E RESPONSABILITA’
Capo I – NORME COMUNI
Art. 7 Comportamenti
Tutti coloro che operano all’interno dell’Istituto hanno il dovere di un comportamento leale, corretto, rispettoso della personalità di ciascuno e dei rispettivi ruoli e funzioni, scrupoloso nell’utilizzo degli ambienti e delle strutture dell’Istituto. La correttezza dei comportamenti è affidata principalmente al senso di responsabilità e all’autocontrollo di ognuno e alla responsabile reciproca vigilanza da parte di tutte le componenti.
Art. 8 Responsabilità individuali
La responsabilità è personale. Costituiscono comportamenti scorretti le infrazioni ai doveri di rispetto nei confronti degli altri, di rispetto dell’integrità delle strutture e delle attrezzature dell’Istituto, di rispetto delle norme di sicurezza, di frequenza regolare e impegno scolastico. Vengono considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone. Vengono altresì considerati gravi i comportamenti che promuovano o operino discriminazioni relative a convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale. La segnalazione di comportamenti contrari al regolamento d’Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e deve essere presentata alla presidenza.
Capo II – STUDENTI
Art. 9 Diritto all’istruzione
Il diritto all’istruzione è garantito a ciascuno studente attraverso percorsi individualizzati ed opportunità tese a promuoverne il successo formativo, a consolidare attitudini e sicurezze personali, a sviluppare senso di responsabilità e capacità di scelta.
Art. 10 Collaborazione degli studenti
Gli studenti sono tenuti a seguire con responsabilità le lezioni, a partecipare alle attività proposte e ad eseguire con puntualità i lavori assegnati. Si impegnano ad evidenziare agli insegnanti le proprie difficoltà per trovare strategie atte a superarle, a mantenere un atteggiamento partecipativo e collaborativo, ad essere disponibili a migliorarsi.
Art. 11 Trasparenza della valutazione
Gli studenti hanno diritto di conoscere in modo trasparente e tempestivo i criteri e tutti gli elementi che concorrono alla valutazione. Le valutazioni hanno carattere personale. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di conoscenza per garantire riservatezza e correttezza di comunicazione.
Art. 12 Comportamenti all’interno dell’Istituto
Lo studente durante la permanenza all’interno dell’Istituto, anche nei momenti in cui non è possibile garantire la vigilanza da parte del personale, deve avere un comportamento responsabile e dimostrare autonomamente la propria maturità personale.
Art. 13 Bullismo e Cyberbullismo
Il bullismo si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un soggetto, definito “bullo” (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro soggetto, percepito come più debole, definito “vittima” e può assumere forme differenti (fisica, verbale, relazionale). Ai sensi della L. 71/2017 il cyber bullismo consiste in qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Gli studenti si impegnano a contrastare ogni forma di bullismo o cyber bullismo e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio. Oltre al comportamento del bullo, vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.
Inoltre, ai sensi della L.71/2017, le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all’edificio e all’orario, se conosciute dagli operatori scolastici, rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest’ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia. Il Dirigente Scolastico informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che si configurino o meno come reato. Gli alunni autori di atti di cyberbullismo, ai sensi della L.71/2017, incombono in specifiche sanzioni disciplinari che, pur rivestendo prioritariamente la finalità educativa, saranno tanto più incisive quanto più grave sarà il fatto commesso. Estendendo il campo di applicazione della L. 71/2017, le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti identificabili come bullismo e cyberbullismo rivolti a qualsiasi persona appartenente alla comunità scolastica (alunni, docenti, personale non docente), o siano posti in essere dagli stessi.
Art. 14 Proposte formulate dagli organi studenteschi
Tramite gli organi di rappresentanza studenteschi gli studenti, nel quadro del Piano dell’Offerta Formativa, propongono attività aggiuntive in sintonia con i loro interessi e possono esprimere pareri sulle attività proposte dall’Istituto. Tali indicazioni vengono comunicate agli organi competenti e da essi prese in considerazione.
Art. 15 Dati personali
Ogni dato psicofisico riferito allo studente o relativo alla situazione familiare e significativo per l’attività formativa, è rilevato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità, ai sensi della normativa vigente.
Art. 16 Accesso ai verbali
Gli studenti possono richiedere copia dei verbali delle decisioni dei Consigli di Classe in cui sono inseriti, del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto e hanno altresì il diritto all’informazione di bilancio sulle risorse finanziarie e le spese per progetti dell’Istituto.
Capo III – DOCENTI
Art. 17 Attività dei docenti
L’attività di ogni docente è informata al principio di libertà di insegnamento e si sviluppa in un contesto formativo orientato alla progettualità, basato sulla collegialità e sulla cooperazione tra insegnanti. Nello svolgimento delle loro funzioni i docenti hanno diritto ad un atteggiamento collaborativo da parte degli studenti e delle famiglie. Partecipano ad iniziative tese a migliorare le proprie competenze e, nella loro attività, sono supportati dalla struttura organizzativa dell’Istituto per ottimizzare le proposte didattiche.
Art. 18 Strategie formative e valutazione
In coerenza con le strategie formative, i criteri e le modalità individuate nell’ambito della progettazione collegiale dell’Istituto, i docenti scelgono le adeguate metodologie di insegnamento, gli strumenti didattici e di valutazione delle competenze suggeriti dalla propria competenza professionale. Sono tenuti a chiarire agli studenti gli obiettivi didattici generali e di percorso e devono comunicare con trasparenza e tempestività gli esiti della valutazione.
Art. 19 Piani di lavoro
Ad inizio anno scolastico ogni docente, nell’ambito del coordinamento di disciplina e del dipartimento in cui è inserito, contribuisce ad elaborare il “Piano di lavoro della disciplina” che viene presentato ed approvato in sede di Consiglio di Classe. Contribuisce altresì alla stesura del “Piano di lavoro della Classe” che viene approvato dal Consiglio di Classe. Tali documenti costituiscono riferimenti vincolanti per l’attività del docente nel corso dell’anno scolastico. Il piano di lavoro della disciplina può essere modificato sulla base delle indicazioni che emergono dal Coordinamento di disciplina, dal dipartimento o dal Consiglio di Classe.
Art. 20 Interazione con le famiglie
I docenti informano le famiglie delle situazioni problematiche dei figli garantendo la possibilità di colloqui secondo le modalità e l’orario stabilito dall’Istituto.
Art. 21 Sorveglianza degli studenti da parte dei docenti – intervalli e cambi ora
Al fine di garantire adeguata sorveglianza all’interno delle aule durante i cambi dell’ora e gli intervalli i docenti sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
– presenza in aula 5 minuti prima dell’inizio della prima ora di lezione
– permanenza in aula in attesa dell’arrivo del docente nell’ora successiva, se non si è impegnati in successive ore di lezione;
– presenza al di fuori dell’aula prima dell’inizio dell’ora di lezione, se non impegnati in precedenti ore di lezione
– permanenza in aula per tutta la durata dell’intervallo e comunque fino all’arrivo del docente dell’ora successiva, se non impegnati in successive ore di lezione;
– permanenza in aula fino al suono del primo campanello di preavviso della fine dell’intervallo, se impegnati in lezione nell’ora successiva.
Capo IV – FAMIGLIE
Art. 22 Diritto al coinvolgimento
Le famiglie hanno diritto ad essere coinvolte nel processo formativo dei propri figli e a partecipare alla vita scolastica anche tramite gli organi di rappresentanza. Devono essere messe nelle condizioni di conoscere l’evoluzione della situazione di profitto e comportamentale dei propri figli.
Art. 23 Condivisione POF, regolamento d’Istituto
All’atto dell’iscrizione le famiglie ricevono il Piano dell’offerta formativa e il regolamento dell’Istituto. Si impegnano altresì a sostenere e accompagnare i figli nelle loro scelte e a sviluppare il senso di partecipazione e la serietà dell’impegno.
Art. 24 Impegni
Le famiglie sono tenute a collaborare con i docenti, instaurando un dialogo costruttivo con essi e a seguire con attenzione l’andamento didattico dei propri figli. Le famiglie si impegnano a osservare le disposizioni relative alle giustificazioni di assenze e ritardi e ad informare tempestivamente gli insegnanti (coordinatore di classe) su problemi personali dei propri figli (salute, motivazione, frequenza), che possano incidere sul rendimento scolastico.
Art. 25 Accesso ai verbali
I genitori possono richiedere copia dei verbali delle decisioni dei Consigli di Classe (relativi alla classe a cui appartiene il proprio figlio), del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto.
Capo V – PERSONALE NON DOCENTE
Art. 26 Ruolo del personale ATA
Attraverso la propria attività il personale ATA favorisce il processo comunicativo e concorre a determinare un adeguato clima educativo all’interno dell’Istituto. Il personale non docente ha diritto ad un atteggiamento di collaborazione da parte di tutte le altre componenti della scuola.
Art. 27 Impegni
Nella specificità del proprio incarico e settore di servizio, il personale ATA è tenuto a collaborare al corretto funzionamento dell’organizzazione didattica e formativa ed al rispetto delle disposizioni previste dal mansionario redatto a cura della Direzione dei Servizi Generali Amministrativi.
Titolo III – “COMPORTAMENTI E SANZIONI”
Capo I – FREQUENZA
Art. 28 Obbligo di frequenza
Gli studenti sono tenuti alla regolare frequenza di lezioni ordinarie, di recupero o approfondimento, di esercitazioni, di verifica o altre attività promosse dalla scuola e ritenute obbligatorie.
Art. 29 Accumulo assenze e ritardi
Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi numerosi o metodici costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell’attribuzione del voto di condotta. Il Dirigente scolastico segnala alle famiglie i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione, anche su richiesta del Coordinatore del Consiglio di classe. Preso atto che il DPR 122/2009, art. 14, comma 7 stabilisce quanto segue: A decorrere dall’a.s. di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. […] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva, il collegio docenti individua, come previsto dalla norma, deroghe nei seguenti casi: “assenze documentate e continuative, per motivi personali gravi o di malattia, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Art. 30 Inizio della lezione e brevi uscite dalla classe
Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono del secondo campanello. Nel corso della lezione lo studente può lasciare l’aula per breve tempo solo con il permesso dell’insegnante responsabile.
Sezione I – RITARDI E ASSENZE
Art. 31 Ritardo
In caso di ingresso dopo il suono del secondo campanello che segnala l’inizio della prima ora di lezione in Istituto, oppure all’inizio della seconda ora di lezione in Istituto, lo studente deve comunque recarsi in aula. Nel caso l’ingresso avvenga entro le ore 8.20 verrà annotato sul registro un ritardo breve; nel caso l’ingresso avvenga successivamente sul registro di classe verrà annotata l’assenza relativa alla prima ora di lezione ai fini del computo delle ore di assenza e non dell’attività didattica. Pertanto, l’orario di ingresso verrà annotato sul registro. Oltre l’inizio della seconda ora di lezione lo studente è ammesso in classe solo con autorizzazione della Vicepresidenza. Qualora le circostanze che causano il ritardo fossero imprevedibili la Vicepresidenza dovrà essere tempestivamente avvisata, prima dell’ingresso, mediante comunicazione telefonica.
Art. 32 Giustificazione di ritardi e assenze
Lo studente che, per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni o in caso di ingresso in ritardo il giorno stesso o il giorno precedente, ha l’obbligo di giustificare dichiarandone il motivo prima di essere riammesso in classe. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l’apposito libretto. Se lo studente non ha compiuto gli anni 18 la giustificazione deve essere firmata da un genitore o da chi ne ha la rappresentanza legale. Possono firmare le giustificazioni soltanto i genitori o i rappresentanti che hanno apposto la propria firma sulla prima pagina del libretto personale.
Art. 33 Accettazione della richiesta di giustificazione
La richiesta di giustificazione deve essere presentata all’insegnante della prima ora di lezione, che ne valuterà l’accettabilità. Non può essere ammesso in classe dall’insegnante lo studente sprovvisto di giustificazione per il quale sul registro di classe appare l’annotazione “Non ammesso senza giustificazione”. In tal caso lo studente deve recarsi presso la Vicepresidenza che provvede a contattare la famiglia chiedendo di giustificare il figlio entro la mattinata. Qualora nessun genitore (o rappresentante legale) possa ottemperare all’obbligo di giustificazione, lo studente non potrà partecipare alle lezioni.
Art. 34 Assenza non giustificabile
In caso di mancata accettazione della richiesta di giustificazione, il docente, in accordo con il coordinatore di classe e la vicepresidenza, richiede agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti. Qualora l’assenza o il ritardo vengano considerati non giustificati verranno applicate le sanzioni di cui al presente regolamento.
Art. 35 Ricreazione
Nessuno studente è autorizzato a lasciare l’Istituto durante la ricreazione.
Sezione II – USCITA ANTICIPATA
Art. 36 Uscita anticipata
E’ possibile autorizzare permessi di uscita anticipata non prima dell’inizio della quarta ora di lezione. La richiesta di uscita anticipata sarà autorizzata solo se lo studente minorenne sarà accompagnato da un genitore o da un delegato segnalato sulla richiesta. Le richieste devono essere consegnate all’ingresso all’inizio delle lezioni o al primo intervallo. Dopo controllo e firma di autorizzazione, i libretti saranno ritirati.
Sezione III – ASSENZA DEL PERSONALE
Art. 37 Sciopero personale docente e non docente
In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente ed ATA la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano dimessi prima del termine delle lezioni. Alle famiglie verrà dato preavviso dello sciopero con almeno un giorno di anticipo.
Capo II – UTILIZZO DI SPAZI E STRUTTURE
Sezione I – NORME COMUNI
Art. 38 Orario di apertura
L’Istituto è aperto agli studenti dalle ore 08:00 alle ore 19:00. Ai sensi della direttiva ministeriale n. 133/96, e del relativo regolamento attuativo, l’Istituto è “Scuola aperta”. L’Istituto mette a disposizione per le finalità previste nella direttiva ministeriale, spazi, locali e attrezzature, secondo un uso diligente da parte degli utilizzatori e compatibilmente con le ragioni di servizio e di sicurezza. Per usufruire delle strutture dell’Istituto in orario post scolastico ed in periodi di pausa dell’attività didattica previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Art. 39 Utilizzo spazi durante le pause
Durante gli intervalli, le ore buche e la ricreazione gli studenti possono muoversi all’interno degli spazi della scuola, sotto la vigilanza dei Docenti di turno e dei non Docenti.
Art. 40 Divieto di fumo
Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, assunte nel presente regolamento, vige il divieto di fumo in tutte le aree interne ed esterne della scuola. Le sigarette elettroniche sono comprese in dette disposizioni. Per garantire il rispetto del divieto di fumo l’istituto predispone le modalità organizzative per garantire la necessaria sorveglianza. Le infrazioni saranno sanzionate secondo la normativa vigente. Nel caso di violazione del divieto di fumo da parte di uno studente minorenne è assoggettato alla sanzione chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale.
Art. 41 Rispetto degli ambienti
E’ preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, i macchinari e le strumentazioni tecnologiche e gli spazi verdi esterni, che sono beni dell’intera comunità scolastica.
E’, pertanto, dovere di ciascuno osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell’Istituto
Art. 42 Risarcimento per danni
Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati.
Art. 43 Abbigliamento e linguaggio
Negli spazi interni ed esterni tutti coloro che sono presenti in Istituto sono tenuti ad avere un abbigliamento e ad utilizzare un linguaggio adeguati all’ambiente scolastico.
Art. 44 Telefoni mobili e altre apparecchiature
L’Istituto favorisce l’utilizzo di nuove tecnologie a supporto della didattica. Nel corso delle lezioni, all’interno di aule e laboratori è vietato l’utilizzo dei telefoni mobili e di altri strumenti atti all’invio e ricezione di messaggi scritti e orali al fine di comunicazioni di carattere privato. L’utilizzo di apparecchiature elettroniche, esclusivamente per scopi didattici. deve essere autorizzato dal docente all’inizio di ogni lezione; in quest’ultimo caso, il docente indicherà esplicitamente le finalità e i modi di utilizzo.
Quanto prodotto durante le lezioni è utilizzabile esclusivamente per scopi personali e su autorizzazione del docente e come tale non può essere reso pubblico in alcuna forma.
Resta inteso che la registrazione audio o video della lezione abbia esclusivamente scopi personali, e come tale non può essere resa pubblica online. E’ tassativamente vietato l’utilizzo di tali apparecchiature durante i momenti di verifica, se non diversamente esplicitato nella consegna della prova. In caso di utilizzo improprio di tali strumenti da parte di uno studente, l’insegnante provvede al ritiro dell’apparecchiatura e lo consegna successivamente in Presidenza.
Come previsto dal garante per la protezione dei dati personali, la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone costituisce mancanza disciplinare sanzionabile ai sensi del regolamento di istituto, fatti comunque salvi gli ulteriori profili di diritto, anche penale, ravvisabili nel comportamento dello studente.
Qualora il comportamento documentato dalle immagini fotografiche, video o dall’audio dimostri una violazione del presente regolamento o della legge, la pubblicazione online di tale materiale comporta, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge, sanzioni disciplinari da parte della scuola che interessano:
a) gli autori delle riprese, anche quando identificati indirettamente dal video o dall’audio prodotto e pubblicato;
b) gli attori delle condotte illecite che appaiono nelle immagini;
c) i responsabili della diffusione nella rete Internet.
Art. 45 Affissioni
E’ possibile affiggere comunicazioni negli spazi dedicati alle singole componenti scolastiche indicando il nome del responsabile. Le comunicazioni anonime verranno rimosse. Al di fuori degli spazi appositamente assegnati e per comunicazioni relative ad attività con risvolto economico, le affissioni devono essere preventivamente autorizzate dalla presidenza.
Non possono essere affisse comunicazioni riconducibili a propaganda elettorale (ad esclusione delle elezioni degli organi scolastici).
Art. 46 Raccolta differenziata
Viene attuata la raccolta differenziata dei rifiuti in base alle disposizioni dell’autorità competente e con le modalità organizzative stabilite dall’Istituto.
Sezione II – SPAZI INTERNI
Art. 47 Transito negli spazi interni comuni
Il transito nei corridoi, negli atri e sulle scale deve avvenire ordinatamente, senza recare alcun pregiudizio a persone o cose, e senza disturbare lo svolgimento delle attività didattiche nelle aule.
Art. 48 Elevatore
L’uso dell’elevatore è consentito al personale docente e non docente ed agli studenti portatori di handicap o infortunati.
Art. 49 Attività di studio autonome o di gruppo
Al di fuori dell’orario scolastico, gruppi di studenti o singoli studenti possono richiedere di utilizzare aule o altri spazi liberi per attività di studio o di approfondimento. Lo svolgimento delle suddette attività sia negli spazi comuni che nelle aule è subordinata alla presenza di personale che può garantire la sorveglianza, pur senza prevedere un’attività di assistenza o di vigilanza diretta in aula. A tal proposto si fa affidamento al senso di responsabilità degli studenti e al generale obbligo di rispetto di spazi e attrezzature.
Art. 50 Esclusione di responsabilità
L’Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.
Sezione III – AULE
Art. 51 Comportamenti nelle aule
Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che le occupano. Gli utenti sono tenuti al rispetto di un principio generale di pulizia, di buona manutenzione di arredi e strumentazioni presenti nelle aule, che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento.
Art. 52 Uso di attrezzature
L’utilizzo di PC, televisori, DVD videoregistratori, ed ogni altra strumentazione, è riservato esclusivamente a scopi didattici.
Art. 53 Danneggiamenti e furti
Qualora si ravvisino guasti o danni, è necessario dare immediato avviso della circostanza al personale addetto. Se nelle aule e nei laboratori dovessero verificarsi danni a strutture o attrezzature, e non sia possibile risalire a responsabilità individuali, risponderanno collettivamente le classi che hanno occupato lo spazio, versando l’importo di 1 € per ciascun alunno. In caso di danni gravi verrà richiesto il risarcimento in base ai costi documentati. Qualora si verifichino furti di beni o strumentazioni di proprietà dell’Istituto all’interno delle aule, è necessario dare immediato avviso della circostanza al personale addetto; qualora non sia possibile risalire a responsabilità individuali, risponderanno collettivamente le classi che hanno occupato lo spazio, versando l’importo di 1 € per ciascun alunno. Nel caso di furto di beni o attrezzature di particolare valore, verrà richiesto il risarcimento in base ai costi documentati.
Sezione IV – LABORATORI DI INFORMATICA
Art. 54 Accesso ai laboratori
Gli studenti possono entrare in laboratorio solo in presenza dell’insegnante. In caso di necessità debbono chiedere l’autorizzazione all’utilizzo dei laboratori con anticipo al responsabile: va comunque garantita la presenza di un docente nel corso delle attività. Il docente deve firmare il registro di laboratorio ogni qualvolta utilizzi il laboratorio stesso. I docenti che necessitano di utilizzare i laboratori singolarmente possono farlo, firmando comunque il registro di laboratorio. Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave.
Art. 55 Salvataggi e configurazioni.
I file vanno salvati sul disco di rete all’interno della cartella intestata all’utente o intestata alla classe. I file non registrati come sopra esplicitato verranno rimossi. E’ consentito utilizzare solo supporti di memorizzazione forniti dall’Istituto: l’utilizzo di propri dispostivi è possibile, purchè si tratti di file di archivio, previo controllo ed autorizzazione del docente presente in laboratorio. Gli studenti non possono cambiare le configurazioni di Windows e di altri programmi, o selezionare applicazioni non visualizzate da icona, se non per esigenze didattiche ed in presenza del docente.
Art. 56 Attivazione del sistema
I computer vanno accesi alla prima ora di lezione e spenti all’ultima ora di lezione che si tiene nel singolo laboratorio. Al termine del lavoro ogni utente deve disconnettersi. Il docente dell’ultima ora è responsabile dello spegnimento delle macchine.
Art. 57 Applicazione del regolamento
Il presente regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono autorizzati all’utilizzo dei laboratori. Una copia della presente sezione del regolamento è messa a disposizione in ogni laboratorio. I docenti sono tenuti a portare a conoscenza gli studenti utilizzatori dei laboratori le norme contenute nel presente regolamento.
Art. 58 Disposizione finale Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere impartite nel corso dell’anno scolastico.
Capo III – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 59 Tipologie di sanzioni disciplinari
L’irrogazione di una sanzione disciplinare ha principalmente una finalità educativa, oltre ad avere una connotazione punitiva, e tende ad indurre lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica degli episodi che si sono verificati.
Le sanzioni disciplinari sono l’ammonizione (scritta o orale), la sospensione dalle lezioni, l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. Esse sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente e, in base al principio della gradualità della sanzione, della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti.
Art. 60 Modalità di irrogazione
Qualsiasi comportamento che violi il regolamento viene preso in considerazione ai fini disciplinari per l’irrogazione di una sanzione. Le sanzioni disciplinari sono irrogate per iscritto oppure oralmente (per l’ammonizione orale). Esse sono sempre adeguatamente motivate e vengono notificate allo studente interessato. I provvedimenti di sospensione e ammonizione scritta sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati e al docente coordinatore della classe in cui è inserito lo studente.
Art. 61 Conversione delle sanzioni
L’organo che commina la sanzione può offrire la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.
Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, o pulizie. La conversione dell’ammonizione comporta il non inserimento del verbale d’ammonizione nel fascicolo personale, fatta salva la registrazione agli atti della presidenza. La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l’allontanamento dalla comunità scolastica.
Art. 62 Ammonizione
L’ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve, ed è irrogata dal Dirigente Scolastico che informa il docente coordinatore del consiglio della classe nella quale è inserito lo studente. Qualora lo studente accetti la conversione della sanzione ai sensi del dell’art. 61, l’ammonizione è data solo in forma orale, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento. L’accettazione della conversione comporta rinunzia all’appello. In questo caso, dell’ammonizione è redatto semplice processo verbale che resta agli atti della presidenza. Qualora la conversione non sia accettata, il provvedimento di ammonizione è irrogato per iscritto e viene inserito nel fascicolo personale dello studente. L’ammonizione irrogata per iscritto può essere impugnata innanzi all’organo di garanzia, nelle forme di cui al successivo art. 63.
Art. 63 Sospensione non superiore a quindici giorni
La sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni si applica in caso di gravi oppure reiterate mancanze disciplinari. L’irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe. Ad inizio anno il Consiglio di Classe può delegare la Dirigenza all’attribuzione di provvedimenti di sospensione fino a tre giorni.
Art. 64 Procedimento di sospensione ordinario
Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione da parte del Dirigente scolastico del Consiglio di classe integrato dai rappresentati dei genitori e dai delegati degli studenti. Tale convocazione viene notificata allo studente interessato (e ai genitori se minorenne), che si presenta ad esporre le proprie ragioni senza poter assistere alla discussione relativa all’irrogazione della sanzione.
Nell’ambito della discussione il Consiglio di Classe deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. In seguito all’esame della situazione il Consiglio di classe può deliberare di attribuire un’ammonizione, in luogo della sospensione. Qualora il comportamento scorretto si sia verificato in presenza di una persona adulta esterna al Consiglio di Classe, oppure il Consiglio di Classe abbia affiancato allo studente un tutor, questi possono essere sentiti nel corso del procedimento. Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
Art. 65 Procedimento di sospensione abbreviato
E’ possibile adottare il procedimento di sospensione abbreviato qualora il Consiglio di classe abbia preventivamente delegato la Dirigenza ad irrogare direttamente provvedimenti di sospensione fino a tre giorni. In tal caso il Dirigente Scolastico, in accordo con il coordinatore della classe, convoca i soggetti che hanno rilevato il comportamento scorretto e lo studente interessato che si presenta ad esporre le proprie ragioni. Verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità dello studente il Dirigente, in accordo con il coordinatore di classe, irroga il provvedimento di sospensione o, in alternativa, attribuisce una ammonizione.
Qualora il dirigente dovesse rilevare elementi che potrebbero comportare una sospensione oltre i termini espressi nella delega del Consiglio di Classe (fino a 3 giorni), dovrà convocare il Consiglio di Classe ed il procedimento proseguirà secondo il rito ordinario.
Art. 66 Sospensione superiore a quindici giorni
La sospensione per un periodo superiore a quindici giorni è adottata dal Consiglio d’Istituto se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L’ iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
Art. 67 Salvaguardia dell’orario minimo di frequenza
Con riferimento alle sospensioni, occorre evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico.
Pertanto, deve essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
Art. 68 Sospensione fino al termine dell’anno scolastico
Il provvedimento di sospensione fino al termine dell’anno scolastico è adottato dal Consiglio d’Istituto se sussistono le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
Art. 69 Provvedimento di esclusione dello studente dallo scrutinio finale o di non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi
Nei casi più gravi di quelli già indicati precedentemente (sospensione superiore a 15 giorni) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi
Art. 70 Procedimento per la sospensione superiore a quindici giorni, fino termine anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato.
Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente scolastico, del Consiglio d’Istituto. Tale convocazione va notificata allo studente interessato (e ai genitori se minorenne), che si presenta ad esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all’irrogazione della sanzione. Nell’ambito della discussione il Consiglio d’Istituto deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. Qualora allo studente il Consiglio di Classe abbia affiancato un tutor, quest’ultimo può essere sentito nel corso del procedimento, Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
Art. 71 Impugnazioni
Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione, all’organo di garanzia. L’organo di garanzia decide entro i 10 giorni successivi. L’avvenuta conversione della sanzione comporta rinunzia all’impugnazione.
Art. 72 Ricorso all’organo di garanzia.
Il procedimento innanzi all’organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione da parte dello studente, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell’appello. L’organo di garanzia decide sull’appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso in cui lo studente ricorrente faccia parte dell’organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.
Art. 73 Reclami al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
E’ ammessa la presentazione di reclami al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale contro le violazioni del presente regolamento e del Regolamento di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e 21 novembre 2007, n. 235.
Titolo IV – “ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI”
Art. 74 Diritto di assemblea
Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16.4.1994 n.297.
Capo I – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI STUDENTI
Art. 75 Composizione e Presidenza
L’Assemblea Generale è composta da tutti gli studenti iscritti all’Istituto. Essa elegge annualmente al suo interno un Presidente che ha il compito di organizzare il lavoro preparatorio e coordinare i lavori dell’assemblea, garantendo l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. L’elezione del Presidente dell’Assemblea avviene entro il mese di novembre contestualmente all’elezione dei rappresentanti degli studenti negli altri organi di partecipazione previsti dalla normativa vigente.
Art. 76 Convocazione
L’Assemblea Generale degli Studenti è convocata su richiesta del Presidente dell’Assemblea degli Studenti oppure della maggioranza dei rappresentanti di classe oppure di almeno il dieci per cento degli studenti. La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati al dirigente scolastico almeno sette giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea. In casi di necessità o di urgenza il Dirigente può consentire lo svolgimento dell’Assemblea con ridotto tempo di preavviso e anche se la richiesta è presentata da un numero inferiore di studenti rispetto a quanto previsto dal comma precedente.
Art. 77 Svolgimento
L’Assemblea Generale degli Studenti può anche articolarsi per turni e per classi parallele. Per ragioni di spazio l’assemblea può essere effettuata in due giorni. È possibile effettuare una Assemblea Generale degli Studenti al mese, tranne nell’ultimo mese di lezioni. La partecipazione all’Assemblea non è obbligatoria. Gli studenti possono decidere di rimanere in classe e svolgere normale attività didattica.
Art. 78 Verbale
Al termine di ogni riunione dell’Assemblea Generale degli Studenti verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell’Assemblea degli studenti. Tale verbale dovrà essere consegnato entro 5 giorni al Dirigente Scolastico.
Art. 79 Vigilanza
Il Presidente dell’assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga al Regolamento d’Istituto, e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.
Durante l’Assemblea, i docenti incaricati della sorveglianza, qualora rilevino condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori, lo comunicano al Dirigente scolastico, che, sentito il Presidente dell’Assemblea, può sospendere l’Assemblea stessa. Qualora tutti gli studenti di una classe decidano di partecipare all’assemblea, il docente in orario assiste all’Assemblea generale
Capo II – ASSEMBLEE DI CLASSE
Art. 80 Assemblea di classe – Convocazione e durata
L’Assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti degli studenti, o dalla maggioranza degli studenti della classe. L’Assemblea di classe ha una durata di una o di due ore mensili, in quest’ultimo caso collocate anche non consecutivamente nella stessa giornata o anche in giornate diverse.
Art. 81 Procedura di convocazione
La richiesta di convocazione dell’Assemblea va effettuata via web dal sito dell’Istituto almeno tre giorni di lezione prima dello svolgimento dandone comunicazione ai docenti delle ore di lezione in cui è prevista l’assemblea. L’invio della richiesta presuppone l’accordo con i docenti coinvolti. L’Assemblea può aver luogo solo se autorizzata dalla Vicepresidenza. Sul diario di classe viene riportato avviso dello svolgimento dell’assemblea.
Art. 82 Verbale
Dell’Assemblea va redatto apposito verbale utilizzando l’apposito modello fornito su richiesta. Il verbale va redatto il giorno stesso di svolgimento della seduta
Art. 83 Sorveglianza
Il docente in servizio durante lo svolgimento dell’Assemblea di classe è incaricato della sorveglianza; qualora rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può chiedere l’intervento della Presidenza per la sospensione dell’Assemblea; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.
Titolo V – “MOBILITA’INTERNAZIONALE E NAZIONALE”
Capo I – VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIU’ GIORNI
Art. 84 Viaggi d’istruzione di più giorni
I Consigli di classe che ritengono opportuno realizzare un viaggio d’istruzione di più giorni presentano per l’approvazione al Consiglio di Istituto un progetto coerente con la programmazione didattico – educativa annuale, attinente ad obiettivi e contenuti disciplinari di interesse rilevante. Il progetto, che dovrà essere inserito nel piano di lavoro formulato dai Consigli di Classe entro il mese di ottobre, si articola in tre fasi didattiche, da svolgersi prima, durante e dopo l’uscita.
Art. 85 Docenti accompagnatori
La scelta degli insegnanti accompagnatori sarà coerente con gli obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe, e almeno uno di loro dovrà appartenere ad un’area disciplinare significativa per la realizzazione del progetto. Non possono, di norma, accompagnare le classi a viaggi d’istruzione di più giorni insegnanti che abbiano già partecipato, durante lo stesso anno scolastico ad iniziative di scambio, all’estero o in Italia, a meno che l’uscita di più giorni non si verifichi in momenti di sospensione dell’attività didattica.
Art. 86 Partecipazione degli studenti
L’Istituto favorisce e garantisce la partecipazione dei singoli studenti alle iniziative proposte. Art. 87 Costi
Il costo massimo giornaliero non deve eccedere settanta euro per studente, con riferimento ad un trattamento di trasporto, pernottamento e prima colazione.
Capo II – VISITE GUIDATE
Art. 88 Visite guidate
Sono interessate allo svolgimento di visite guidate/uscite didattiche tutte le classi dell’Istituto. Ciascuna classe potrà effettuare al massimo tre attività esterne, di cui non più di due visite guidate e almeno un’uscita didattica (mostre, convegni, concerti, film, aziende, laboratori…) che dovranno essere programmate dal consiglio di classe.
Un’ulteriore uscita potrà essere programmata se non prevede ulteriori costi.
Art. 89 Programmazione didattica
Il Consiglio di Classe, nell’ambito della programmazione didattica, propone l’effettuazione delle visite, e indica i docenti accompagnatori coerentemente con gli obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe, e almeno uno di loro dovrà appartenere ad un’area disciplinare significativa per la realizzazione del progetto. Il progetto deve essere presentato dal Consiglio di Classe al Consiglio di Istituto per l’approvazione. Il Consiglio di Classe progetta le attività all’interno del piano di lavoro della classe, approvato all’inizio dell’anno scolastico: ulteriori viaggi d’istruzione debbono essere deliberate entro e non oltre dicembre.
Titolo VI – “TIROCINI FORMATIVI”
Capo I – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Art. 90 Attività di alternanza scuola-lavoro
L’alternanza scuola-lavoro consiste in una attività di formazione che si svolge nel corso dell’anno scolastico per almeno due settimane in classe terza e quattro settimane in classe quarta. Il progetto si realizza in classi che vengono costituite con studenti che hanno chiesto di aderire al progetto. In relazione alle richieste pervenute, in sede di definizione delle classi del triennio il collegio docenti stabilisce in quale indirizzo ed in quali classi attivare il progetto “Alternanza scuolalavoro”. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro “in azienda” fanno parte integrante dei percorsi formativi volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
Art. 91 Obiettivi dell’attività
Gli obiettivi che l’attività di alternanza intende perseguire sono i seguenti:
– offrire allo studente una formazione integrata che assicuri, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro
– coinvolgere le imprese nella formazione dello studente
– inserire nel sistema educativo una nuova modalità di formazione che consenta di superare divisioni e differenze per attuare un percorso flessibile e personalizzato, fortemente modulare
– arrivare concordemente (scuola e mondo del lavoro) alla certificazione di competenze ritenute unitariamente valide.
Art. 92 Modalità di svolgimento
Il Consiglio della classe di riferimento sovrintende alle attività, supportato dai docenti. All’interno del Consiglio di Classe vengono individuati i tutor scolastici che seguono gli alunni loro affidati durante lo svolgimento dell’attività garantendone la qualità. Al termine dell’esperienza il Consiglio di Classe verifica l’esito dell’attività recependo le valutazioni espresse dal tutor aziendale che costituiscono parte integrante delle valutazioni previste dal percorso formativo.
Titolo VII – “ORGANO DI GARANZIA”
Art. 93 Composizione
L’organo di garanzia è composto da due docenti, un genitore, due studenti e un rappresentante del personale non docente: viene nominato dal Consiglio di Istituto su indicazione del collegio docenti, dell’assemblea dei genitori, e dell’assemblea degli studenti
Art. 94 Competenze
L’organo svolge funzioni d’appello rispetto alla sanzione dell’ammonizione, secondo la procedura descritta nel regolamento di disciplina. L’organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al regolamento di Istituto.
Art. 95 Funzionamento
L’organo detta al proprio interno regole di funzionamento, con apposito regolamento. Individua comunque al proprio interno un Presidente.
Titolo VIII – “COMITATO STUDENTESCO”
Art. 96 Istituzione e composizione del Comitato studentesco
Ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 articolo 13 comma 4 è istituito il Comitato Studentesco, avente la sigla ufficiale “C.S.”. Esso è legittima espressione della volontà e di tutti gli studenti dell’Istituto e organo autogestito di partecipazione attiva dei rappresentanti degli studenti alla vita scolastica. Il Comitato concorre alla salvaguardia dei diritti e all’espletamento dei doveri degli Studenti senza discriminazione alcuna. Il Comitato Studentesco è composto dagli studenti eletti ogni anno in Consiglio d’Istituto e dal primo delegato di ogni classe. Le riunioni del Comitato Studentesco ed ogni suo atto devono essere pubblici ed i verbali redatti in seguito accessibili a tutti. Nome, Cognome, classe e carica di ogni membro del Comitato Studentesco devono essere registrati sull’apposito documento che verrà redatto dal Comitato Studentesco stesso e che dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d’Istituto
Art. 97 Funzioni
Il Comitato Studentesco è l’unico organo ufficiale di partecipazione democratica degli studenti alla gestione dell’Istituto. Redige soluzioni ed avanza proposte in merito alle attività che coinvolgono gli studenti. Il Comitato Studentesco, nell’ambito delle proprie competenze, formula proposte:
1) al Consiglio d’Istituto;
2) al Collegio dei Docenti;
3) al Dirigente Scolastico;
4) all’Assemblea Studentesca d’Istituto.
Art. 98 Organi interni
Il Presidente dell’Assemblea presiede il Comitato Studentesco. Ha il compito di convocarlo e di garantirne lo svolgimento democratico. Il Segretario viene nominato dal Presidente durante la prima riunione. Tale nomina deve essere approvata dal Comitato Studentesco. Egli ha incarico di durata annuale ed è suo compito redigere il verbale delle riunioni.
Art. 99 Convocazione
Il Comitato Studentesco è convocato dal Presidente ogni qual volta egli lo ritenga opportuno, oppure su richiesta dei Rappresentati in Consiglio d’Istituto o di un terzo dei componenti del Comitato stesso. La convocazione deve indicare il luogo (incluso nelle aree scolastiche) e l’orario (al di fuori degli di lezione dalle ore 8:07 alle ore 14:03).
La convocazione deve essere inoltrata in segreteria almeno 15 giorni prima della riunione. I componenti del Comitato Studentesco, entro sette giorni dalla data prefissata per la riunione, hanno diritto ad avanzare proposte per l’Ordine del Giorno al Presidente. L’Ordine del Giorno del Comitato Studentesco è stilato e comunicato cinque giorni prima della riunione a tutti i membri del Comitato.
E’ compito del Segretario recapitare i documenti inerenti l’ODG ai membri del Comitato Studentesco. Nel caso in cui si verifichino circostanze che prevedano una riunione d’urgenza, il Comitato può essere convocato, in via straordinaria, esclusivamente dal Presidente dell’Assemblea. In tal caso la convocazione è ritardata ad almeno 48 ore prima dello stesso con ODG unico. E’ esclusa la voce “varie ed eventuali”.
Durante la prima seduta dell’anno, il Comitato è costituito almeno dalla metà più uno dei membri effettivi. In seconda convocazione è costituito dalla presenza di almeno 1/3 dei componenti.
Per ogni punto dell’Ordine del Giorno è prevista una breve spiegazione da parte del promotore del suddetto punto. In caso di assenza giustificata di quest’ultimo, da uno studente da lui delegato, sempre facente parte del Comitato Studentesco. In caso di assenza del delegato, la proposta sarà presa in considerazione nella riunione successiva.
Il Segretario deve redigere il verbale della riunione, in cui devono essere indicati:
1) luogo, data e ora di svolgimento;
2) Ordine del Giorno;
3) resoconto della discussione;
4) documenti e mozioni presentate;
5) votazioni effettuate;
6) eventuali assenze dei membri con relative giustificazioni (se verificate).
Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, viene depositato entro una settimana dallo svolgimento della riunione presso la segreteria dell’Istituto. I verbali possono essere consultati da tutti gli studenti, docenti e personale appartenente all’Istituto, nonché dal Dirigente Scolastico. Il verbale reca in calce la firma del Presidente.
Art. 100 Votazioni
Alla conclusione di ogni singolo punto all’Ordine del Giorno, si procede alla votazione dello stesso. Ogni membro ha la possibilità di esprimere una sola preferenza, anche nel caso ricopra due cariche (es. Consiglio d’Istituto e Presidente dell’Assemblea). La proposta si considera approvata se ottiene la maggioranza dei voti a favore (50%+1). In caso contrario, la proposta può essere ripresentata in una riunione successiva. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. I risultati di ogni singola votazione devono essere resi pubblici all’interno della stessa assemblea, qualunque sia il metodo di votazione adottato. Le votazioni possono svolgersi a scrutinio palese o segreto, per alzata di mano, tramite schede o con l’apposizione della firma di ogni singolo membro in calce alla mozione scritta, specificando la propria posizione (favorevole – contrario – astenuto). La scelta della modalità di voto spetta all’assemblea su proposta del Presidente. Ottenuta l’approvazione del Comitato Studentesco, le mozioni sono automaticamente operative, ad esclusione di quelle che coinvolgono altri organi, i quali saranno tempestivamente informati dal Presidente.
2| DOPOSCUOLA
Sei un genitore che vuole che il proprio figlio riceva l’aiuto necessario per affrontare al meglio il proprio percorso scolastico?
Antemar “Doposcuola” qualificato!
Noi dell’Antemar vantiamo un’esperienza ultratrentennale nell’ambito dell’istruzione. Ciò ci consente di erogare un servizio di doposcuola di alto livello, con tutor dotati delle qualifiche e delle competenze necessarie per ciascun indirizzo di studi.
L’attività di dopoposcuola da noi fornita, in particolare, è rivolta a studenti di qualsiasi fascia di età (frequentanti dalle elementari fino alle superiori), per i quali verrà pianificato un percorso personalizzato ed in linea con le necessità degli stessi.
Nessuna materia sembrerà impossibile da studiare insieme a noi!
PERCORSI PERSONALIZZATI
DALLE ELEMENTARI ALLE SUPERIORI
3| CORSO STAMPA 3D (novità)
Un corso utile per tuo figlia o tua figlia!
Antemar “Corso stampa 3D” nuovo!
Fab lab
Rivolto ai ragazzi dai 6-13 anni
Durata: 30 ore
Programma: Stampa 3d, modellazione cad, scansione 3d, lasercut, etc. comprendono workshop intensivi sulla filosofia “makers”, sull’evoluzione della stampa 3D e sulle strategie di marketing per diventare “futuri artigiani digitali”
Fab lab
Certificazione: ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
4| SCUOLA DI CODING E ROBOTICA
INSEGNAMO A PROGRAMMARE FIN DA PICCOLI
Antemar “Corso Robotica” nuovo!
ROBOTICA EDUCATIVA PER RAGAZZI 6-14 ANNI IMPARA A PROGRAMMARE, PROGRAMMA PER IMPARARE!
Organizzati in team, i partecipandi del corso avranno a disposizione un kit robotico Lego Wedo o Mindstorm adatto alla loro età, con cui costruire e programmare un robot e farlo interagire con l’ambiente circostante attraverso motori e sensori. Programma del corso:
- Introduzione al linguaggio della programmazione mediante attività unplugged.
- Utilizzo delle funzionalità di base del programma Scratch.
- Progettazione/costruzione fisica di robot
Strumenti utilizzati: IPAD e KIT LEGO
Durata: 15 ore
Attestato di partecipazione finale!
+ di 15.000 alunni hanno recuperato anni scolastici con noi!
