

Modulo di contatto

Corso R.L.S.
- Principi costituzionali e civilistici
- La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi
- la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio
- la valutazione dei rischi
- l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
- nozioni di tecnica della comunicazione.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08). Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
I datori di lavoro per la mancata formazione sono passibili, in base all’art. 87 comma 1 lettera b, di arresto da 3 a 6 mesi o di ammenda da 2.000,00 a 10.000,00 Euro.
AUTORIZZATO DALLA REGIONESICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE – OBBLIGATORIO – TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – D.lgs.81/2008
Rivolto a: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti nell’art. 2 del D.Lgs 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza)
Attestato Frequenza e Profitto Riconosciuto
Peculiarità
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08). Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
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AUTORIZZATO DALLA REGIONESICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE – OBBLIGATORIO – TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – D.lgs.81/2008
Rivolto a: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti nell’art. 2 del D.Lgs 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza)
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